Edilizia
Le Polizze per le imprese edili comprendono la Responsabilità Civile per danni contro terzi (RCT), la Responsabilità Civile verso gli operai prestatori di lavoro (RCO) e molte altre garanzie utili per le attività delle società edili.
Si tratta di soluzioni adatte alle imprese di qualsiasi dimensione e ragione sociale, consorzi, associazioni temporanee di imprese o piccole imprese, volte a mettere al sicuro l’impresa da eventuali rischi che possono verificarsi durante lo svolgimento del proprio operato.
edilizia
Polizza C.A.R e Postuma Decennale
Si tratta di polizze assicurative che vengono prestate ai sensi della Legge 210/2004 e del D.Lgs. 122/2005. Quest’ultimo, entrato in vigore il 21 luglio in attuazione dei principi dettati dalla legge 210, ha introdotto nuovi obblighi per gli operatori del settore modificando la disciplina vigente per garantire maggiori strumenti di tutela per gli acquirenti degli immobili da costruire.
Nello specifico, la Legge 2 agosto 2004 n. 210 “Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire” e il relativo D.Lgs 20 giugno 2005 n. 122 “Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210”, stabiliscono obblighi specifici per il costruttore:
Le garanzie
- Obbligo di stipulare una polizza fideiussoria che garantisce tutti gli acconti che il cliente versa al venditore i quali saranno interamente restituiti nel caso di fallimento del costruttore ed impossibilità di ultimare e consegnare l’immobile
- Obbligo di stipulare una Polizza Indennitaria Decennale Postuma che copra eventuali difetti di costruzione della struttura, dell’involucro, delle impermeabilizzazioni, di pavimentazioni e rivestimenti interni e così via
Le disposizioni normative disciplinano il settore dell’edilizia privata, con lo scopo di tutelare i diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire in situazioni di crisi in cui versino le imprese di costruzione.
Nello specifico, la Legge 210/2004 prevede l’obbligo per il venditore/costruttore di un immobile di rilasciare una garanzia fidejussoria in favore del compratore.
La garanzia in questione è la cosiddetta Fideiussione a tutela dei diritti patrimoniali dell’acquirente volta a tutelare l’acquirente dell’immobile da costruire nel caso in cui l’attività del costruttore fallisca o non riesca a ultimare l’edificio.
Nel dettaglio, la Polizza C.A.R., che significa letteralmente Contractors All Risks, e la Polizza E.A.R, Erection All Risk, assicurano il rimborso per i danni materiali derivanti da tutti i rischi e gli imprevisti inerenti la costruzione delle opere civili e vanno stipulate prima dell’inizio dei lavori di cantiere.
edilizia
Polizza C.A.R. Cantiere
Questa assicurazione garantisce l’appaltatore o il committente per la costruzione di un’opera. In altre parole è una garanzia che tutela le imprese di costruzione da eventi atmosferici e naturali, socio politici, incendio, furto e ancora da incidenti di cantiere, errori di calcolo e progettazione.
Le garanzie
- Sono compresi anche i danni causati a terzi durante l’esecuzione dei lavori
- Viene applicata nelle opere di ingegneria civile come gallerie, fabbricati civili, scuole, ospedali, ponti, viadotti
- Negli appalti pubblici è richiesta obbligatoriamente all’azienda aggiudicataria dell’appalto per adempire alle coperture previste dall’art. 30 comma 3 della Legge 109/94 e s.m.i.
- Negli appalti privati la polizza C.A.R. sta trovando una maggiore diffusione
Sono sempre più numerosi gli appaltatori o committenti che usano questa assicurazione nei contratti tra privati. Viene considerata una copertura assicurativa fondamentale per tutte quelle aziende che vogliono proteggere i loro interessi dai numerosi rischi che possono accadere in un cantiere edile.
edilizia
Polizza Decennale Postuma
Contestualmente alla polizze C.A.R e E.A.R. avviene il rilascio della Polizza Postuma Decennale.
Le garanzie
- Mantiene indenne il compratore di un edificio dai danni all’immobile derivati dai vizi e dai difetti che dovessero sorgere nei 10 anni seguenti dalla data di ultimazione dei lavori
- Permette all’acquirente dell’immobile, nel caso di un sinistro indennizzabile ai termini di polizza, di chiedere l’indennizzo alla compagnia che ha emesso la polizza stessa
richiedi una consulenza gratuita